Il mandato delle consigliere di parità, effettiva e supplente, ha la durata di quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
Il mandato potrà subire variazioni derivanti da intervenute modifiche normative anche in relazione alla natura e alla funzione delle Province e dovrà attuarsi coerentemente con gli indirizzi e con gli organi politici e tecnici dell'Amministrazione provinciale.