Azioni Positive nella Pubblica Amministrazione

Azioni positive nelle PA e loro finalità

L’Art.48 D.lgs n.198/2006 prevede che le azioni positive sono obbligatorie per i datori di lavoro pubblici, che sono chiamati a predisporre piani di azioni positive triennali con l’obiettivo di assicurare la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani, fra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario di genere non inferiore a due terzi.

A tale scopo, in occasione, tanto di assunzioni quanto di promozioni, a fronte di analoga qualificazione e preparazione professionale tra candidati di sesso diverso, l’eventuale scelta del candidato di sesso maschile debba essere esplicitamente ed adeguatamente motivata.

La Pubblica Amministrazione, nel redigere il piano triennale per le pari opportunità, deve:

  • riservare alle donne almeno un terzo dei posti di componente nelle commissioni di concorso;
  • adottare propri atti regolamentari per assicurare pari opportunità fra uomini e donne sul lavoro;
  • garantire la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale, in rapporto proporzionale alla loro presenza nella singola amministrazione, adottando tutte le misure organizzative atte a facilitarne la partecipazione e consentendo la conciliazione fra vita professionale e vita familiare;
  • adottare tutte le misure per attuare le direttive della Unione europea in materia di pari opportunità (art. 57 decreto legislativo n. 165 del 2001).

Il documento va sottoposto, prima dell’adozione, al parere preventivo della Consigliera di Parità territorialmente competente.

 

Piano Azioni Positive: chi i sono i destinatari?

La normativa predispone di progettare ed attuare i PAP, Piani triennali di Azioni Positive, per i seguenti soggetti:

  • Amministrazioni dello Stato anche ad orientamento autonomo
  • Province
  • Comuni
  • Enti pubblici non economici nazionali, locali e regionali

La presentazione dei Piani triennali non è solo un atto formale, ma rappresenta un momento fondamentale per attivare misure e meccanismi di gender mainstreaming, azioni positive e buone prassi, è creato per la realtà dell’Ente e ne persegue gli obiettivi proposti in termini positivi.

Il piano riassume obiettivi, tempi, risorse disponibili e risultati attesi per riequilibrare situazioni di non equità di condizioni tra uomini e donne, assume gli obiettivi di trasversalità e di pari opportunità e li inserisce nella cultura lavorativa ed organizzativa dell’Ente pubblico.

 

PAP Triennali: quali sono le sanzioni se non si redige il piano di azioni positive?

In caso di mancato adempimento dei PAP triennali nella P.A., è prevista una sanzione dall’art. 6, comma 6, del D.lgs 165/01 in base al quale “le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette”. E’ legittimato ad applicare la sanzione chiunque sia titolare di una posizione giuridica soggettiva in relazione all’effettuazione da parte delle singole Pubbliche Amministrazioni della procedura assuntiva.

 

PAP triennali: qual è l'iter di consultazione?

I datori di lavoro sono tenuti a sentire in via preventiva per espressione di un parere:

  • Le RSU o RSA, o in mancanza, le organizzazioni rappresentative nell’ambito del comparto e dell’area di interesse;
  • Il Comitato Unico di Garanzia
  • La Consigliere/i di Parità territorialmente competente

 

PAP triennali: qual è il termine entro cui devono essere presentati?

I PAP, hanno durata triennale. In sede di prima applicazione essi sono predisposti entro il 30 giugno 2001 e vanno rinnovati entro la medesima data ogni tre anni come previsto dal Codice pari opportunità.

 

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