Nel settore privato l’art. 43 del Codice delle pari opportunità indica un ampio numero di soggetti abilitati a promuovere progetti di azioni positive, oltre al Comitato nazionale per l’attuazione dei principi di parità e pari opportunità, ed ai consiglieri di parità, fra i possibili promotori si segnalano datori di lavoro, centri di formazione professionale, organizzazioni sindacali nazionali e territoriali.
PAP: Finanziamento esterno
A partire dal 1° ottobre ed entro il 30 novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati, le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo (di cui all'articolo 10 comma 1 lettera c), entro il 31 maggio di ogni anno. (D.lgs n.198 del 11 aprile 2006)
Un programma-obiettivo nel quale vengono indicate le tipologie di progetti di azioni positive che intende promuovere, i soggetti ammessi per le singole tipologie ed i criteri di valutazione.
Il programma é diffuso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.