Come opera l'Ufficio delle Consigliere quando viene a conoscenza di un comportamento discriminatorio?
Nella massima privacy, le Consigliere sostengono la lavoratrice/il lavoratore offrendo consulenza, incontrando le aziende, promuovendo soluzioni transattive nell’ambito dell’azione conciliativa e di mediazione oppure ricorrendo in giudizio innanzi al Giudice del Lavoro o al TAR su delega della lavoratrice/del lavoratore oppure ancora intervenendo ad adiuvandum nei giudizi promossi dell’interessata/o.
1) CONCILIAZIONE – AZIONE INFORMALE
La Consigliera, pubblico ufficiale nell’esercizio delle proprie funzioni, agisce gratuitamente su delega della lavoratrice/del lavoratore che ha denunciato la presunta discriminazione.
Può convocare il datore di lavoro, al fine di verificare i fatti e trovare, quando è possibile, un accordo.
Obiettivo principale è la conservazione del posto di lavoro e dunque trovare una soluzione che tuteli i diritti della lavoratrice/del lavoratore e migliori il clima lavorativo.
Questa procedura, detta informale, è quella privilegiata dalle Consigliere ed è quella che porta a risultati duraturi e soddisfacenti per entrambe le parti (datore e lavoratore). Per rendere la conciliazione immediatamente esecutiva, essa può essere depositata presso l'Ispettorato del Lavoro;
2) CONCILIAZIONE
Si tratta di uno strumento finalizzato ad una rapida definizione dei conflitti del lavoro presso l'Ispettorato del Lavoro e davanti ad una Commissione di Conciliazione. La conciliazione può essere promossa sia dal singolo sia dalla Consigliera di Parità su delega della lavoratrice/del lavoratore in caso di denuncia di una discriminazione di genere.
Nel caso vi sia un licenziamento discriminatorio risulta importante la presenza della Consigliera di Parità che potrebbe porre in evidenza gli elementi che denotano la presenza della discriminazione di genere. Se il tentativo di conciliazione non va a buon fine, viene redatto un verbale di mancato accordo e la lavoratrice/il lavoratore può rivolgersi al Giudice del Lavoro;
3) AZIONE INDIVIDUALE IN GIUDIZIO
Le discriminazioni di genere si definiscono individuali quando colpiscono una singola lavoratrice/un singolo lavoratore e sono disciplinate dall’art. 38 del Decreto Legislativo n. 198/2006, Codice delle Pari Opportunità.
La Consigliera di Parità è legittimata ad agire su delega scritta della lavoratrice/del lavoratore o a suo sostegno con autonomo atto.
• Procedimento di urgenza
In caso di comportamenti discriminatori, la lavoratrice/il lavoratore può ricorrere o far ricorrere per sua delega le organizzazioni sindacali, la Consigliera di Parità provinciale territorialmente competente. Il Giudice del Lavoro del luogo ove è avvenuto il comportamento discriminatorio, nei due giorni successivi, convoca le parti e valuta la documentazione e se ritiene sussistente la violazione denunciata, ordina all’autore con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti o, se richiesto, il risarcimento del danno anche non patrimoniale;
• Azione ordinaria
L’azione individuale di accertamento delle discriminazioni può essere proposta davanti al Giudice del Lavoro o al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) territorialmente competenti, su ricorso della lavoratrice/del lavoratore discriminata/o oppure, su sua delega scritta, dalla Consigliera di Parità provinciale territorialmente competente;
• Intervento ad adiuvandum
Si realizza quando la Consigliera di Parità interviene in un processo già avviato per discriminazione di genere dalla lavoratrice/ dal lavoratore interessati.
La Consigliera di Parità assume la qualità di parte per il solo fatto di essere intervenuta ed è assistita dal proprio legale.
4) LE AZIONI COLLETTIVE (CLASS ACTION) CONTRO I COMPORTAMENTI DISCRIMINATORI SONO DI COMPETENZA DELLA CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITA'
Quali sono i casi più frequenti che arrivano all'attenzione della Consigliera di Parità Provinciale?
A titolo di esempio:
• Conciliazione lavoro-famiglia: trasferimenti, diritti, congedi parentali, part-time, flessibilità oraria, maternità;
• Casi multipli: violazione legge maternità + rifiuto di flessibilità oraria o part-time + demansionamento Discriminazioni nell’accesso al lavoro, salariali, nell’avanzamento di carriera, per età, relativa alla salute e sicurezza sul lavoro;
• Mobbing / molestie- ricatti sessuali.